Page 2 - Statuto
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ART" 1
                                             {ffiemomainazioxne   e sede}
           in virtu degli articoli 18 e 33 del1a Costituzione  Italiana, nell'anno i987 fu
           un'associazione, aperta a tutti, denominata  "Università  Popolare di Chieggia   -  G-
           Con successivo atto del14.03.2017  è stato adoftatc, ur nuovo statuto nel rispetto        Civii*
           allora in vigore, della Legge 383/2000  e della normativa in materia.
           In applicazione  del D.Lgs. ll7DAfl,  del Codice  Civile e della normativa in materia concernente gli
           Enti del Terzo Settore, è redatto il presente  statuto dell"'Università  Popolare di Chioggia  -   G.
           Oselladore", che assume la forma giuridica di A.P.S.,  non riconosciuta, aputrticae aconfessioaale.
           L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione  in via automatica e sarà spendibile nei
           rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza  e neile cornunicazioni con il pubblico  solo dopo
           aver ottenuto f iscrizi.one al Registro  Regionale delle Associaziom di Promozione  Sociale o, qualora
           operativo,  al Registro  Unico Nazionale  del Terzo Settore.
           L'Associazione  ha sede legale nel Comune di Chioggia (Venezia).

           Il lrasferimento  della sede legale non comporta  modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione
           agli uffici competenti.


                                                       ART.2
                                                      {Statuto)

           L'Associazione  è disciplinata  dal presente Statuto, e agisce nei rispetto del Decreto Legislativo 3
           luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norrne di attuazione,  della legge regionale e dei principi
           generali deil'ordinamento  giuridico.
           L'Assemblea  può deiiberare l'eventuale  regolamento di esecuzions delio Statuto  per la disciplina
           degli aspetli organrzzatli più particolari.

                                                       ART.3
                                             (Efficacia  dello Statuto)

           Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associaaone;  esso castituisce la regola
           fondamentale di comportamento  deil' attività dell'Associazione  stessa.

                                                       ART.4
                                         (Interp re tazione dello Statuto)

           Lo Statuto è valutato secando le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo  12 delle preleggi
           al codice civile.


                                                       ART.5
                                                (Finalità e Attività)

           L',{ssociazione esercita in via esclusiva  o principale  una o più attività di interesse generale per il
           perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche  e di utilità sociale.
            L'Associazione  persegue  ie seguenti  finalità:

            o Promuovere  attivita di promozione sociale;
            o Favorire manifestazioni  quali: conferenze, tavole rotonde, seminari, giomate di sfudio, dibauiti,
              attività teatrali e musicali, proiezioni  cinematografiche,  visite a musei, mostre, ecc.;
            o Promuovere ogni forma di turismo a carattere  culturale e associativo;





                                                                                                       r}rì{} )
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